Imposta ipotecaria

L' imposta ipotecaria è regolata dal D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 347, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale"(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27/11/1990).

Indice

Oggetto dell'imposta

Le formalita' di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari (le conservatorie dei registri immobiliari), a seguito di atti di compravendita, donazione, successione, iscrizioni ipotecarie e costituzione di usufrutto o altri diritti, sono soggette alla imposta ipotecaria.

Esenzioni

Non sono soggette all'imposta le formalita' eseguite nell'interesse dello Stato ne' quelle relative ai trasferimenti per successione e donazione a favore di: Regioni, Province, Comuni, Onlus, enti e associazioni con finalità di pubblica utilità.

Base imponibile

  • L'imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni e' commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell' imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni.
  • Se l'atto o la successione e' esente dall' imposta di registro o dall'imposta sulle successioni e donazioni o vi è soggetto in misura fissa, la base imponibile e' determinata secondo le disposizioni relative a tali imposte.
  • Per la trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile l'imposta è dovuta nella misura fissa.

Soggetti obbligati al pagamento

Sono obbligati al pagamento dell'imposta ipotecaria coloro che richiedono le formalita' e i pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell' imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni, relativamente agli atti ai quali si riferisce la formalita' .
Sono inoltre solidalmente tenuti al pagamento delle imposte tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalita' e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l'ipoteca.

Aliquote

L'aliquota normale per l'imposta ipotecaria è il 2%.
È del 3% l'imposta ipotecaria per le cessioni di immobili strumentali soggetti Iva, (dal 05-07-2006 DL.223, convertito da L.248 del 040806).
È del 3% l'imposta ipotecaria per le cessioni di immobili in piani urbanistici particolareggiati, (articolo 1 comma 26 Legge 24 dicembre 2007, n. 244).
È del 1% l'imposta ipotecaria per le rinnovazioni ipotecarie.
È del 0,50% l'imposta ipotecaria per le cancellazioni ipotecarie.
È in genere fissa (pari quindi alla fissa dell'imposta di registro) in presenza di agevolazioni o in casi particolari.

Arrotondamento

Le imposte dovute in misura proporzionale devono essere arrotondate all'unità di euro ( 0,49=0 , 0,50=1 ) ( DPR 308 / 2000 art.7 )

Uffici competenti

Le Agenzie delle entrate sono competenti per l'imposta ipotecaria relativa ad atti che importano trasferimenti di beni immobili ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari di godimento e sulle trascrizioni relative a certificati di successione.
Gli uffici dei registri immobiliari sono competenti per l'imposta ipotecaria sulle altre formalita' che vi sono soggette.

Controlli

Per l'accertamento e la liquidazione del' imposta ipotecaria, per la irrogazione delle relative sanzioni, per le modalita' e i termini della riscossione e per la prescrizione, si applicano le disposizioni relative all' imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni.

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