La Convenzione di Monaco sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ed entrata in vigore il 7 ottobre 1977, regolamenta l'utilizzo dei brevetti nell'ambito europeo. Ad essa adericono 36 paesi. La Convenzione risolve il problema dei depositi plurimi stabilendo la possibilità di una procedura unificata di rilascio di un fascio di brevetti nazionali, con esame preventivo, da parte dell'ufficio europeo dei Brevetti di Monaco di Baviera. Non è quindi più necessario depositare singole domande di brevetto presso i singoli Uffici nazionali e attendere la concessione del diritto di brevetto, ma sarà invece sufficiente depositare presso tali Uffici nazionali la traduzione della brevetto depositato a Monaco nella lingua del paese nel quale si richiede la tutela, senza che i singoli Uffici nazionali debbano provvedere all'analisi della brevettabilità. Il brevetto nazionale così ottenuto sarà valido non a partire dal momento del deposito della prima domanda (come previsto invece dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale), ma solamente a partire dal deposito della traduzione. Altri punti essenziali sono la standardizzazione delle regole relative alla durata del brevetto, alle modalità di presentazione della domanda di brevetto europeo, all'individuazione dell'avente diritto, alla definizione di invenzione e ai requisiti di brevettabilità. Brevettabilità del softwareL' articolo 52 (Invenzioni brevettabili), al paragrafo 2, punto c, nega espressamente la brevettabilità del software:
Il successivo paragrafo 3 specifica che le attività di cui al paragrafo 2 sono escluse dalla brevettazione quando considerate "in quanto tali". Il problema maggiore, dunque, riguardo alla brevettabilità del software è legato alla distinzione tra "software in quanto tale" e "invenzione di software". Collegamenti esterni |
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